stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1134

Concernente la proroga per l'anno 1914 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e di Sardegna. (013U1134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 19-10-1913
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri  dell'interno,  presidente  del
Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze; 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare 1a  concessione,  del  concorso
governativo  a  pareggio  dei  bilanci  dei  Comuni  del  Mezzogiorno
continentale, della Sicilia, e della Sardegna, per l'anno 1914; 
 
  Ritenuta l'urgenza  di  provvedere  con  decreto  Reale,  salvo  la
conversione in legge, attesa l'imminenza dell'epoca della  formazione
dei bilanci comunali; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il concorso governativo, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo
1907,  n.  116,  sara'  corrisposto   ai   Comuni   del   Mezzogiorno
continentale, della, Sicilia e della Sardegna anche per l' anno 1914,
limitatamente alla meta' del suo ammontare, in conformita' di  quanto
e' disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442; 
 
  Per i Comuni della Calabria  e  della  Basilicata  sara',  inoltre,
osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538; 
 
  Con successivo Nostro decreto,  a  proposizione  del  ministro  del
tesoro sara' provveduto per la iscrizione della corrispondente  spesa
nel bilancio del Ministero delle finanze.