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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1104

Riguardante i tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea nell'esercizio finanziario 1913-914. (013U1104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-10-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24  maggio  1903,  n.  205,  sull'ordinamento  della
Colonia  eritrea,  la  quale  da'  facolta'  al  Governo  del  Re  di
provvedere intorno  all'imposizione  dei  tributi  delle  popolazioni
indigene della Colona; 
 
  Sentito il Consiglio coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nell'esercizio finanziario 1913-914 le popolazioni  indigene  della
Colonia eritrea sono tenute a  corrispondere  l'annuo  tributo  nella
misura indicata nell'unita tabella.