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REGIO DECRETO 11 agosto 1913, n. 1086

Riguardante la cauzione da prestarsi dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso di generi di privativa. (013U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-10-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi  sulla  privativa
dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399; 
 
  Visto il R. decreto 16 ottobre 1910, n. 755; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La  cauzione  da  prestarsi  dai  magazzinieri  di  vendita   delle
privative  e'  stabilita  in  ragione  di  un   terzo   della   somma
corrispondente  al  prezzo  di  tariffa  dei  generi  costituenti  la
dotazione a fido del  rispettivo  magazzino  e  per  gli  spacciatori
all'ingrosso in ragione di una meta' della somma stessa. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 11 agosto 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.