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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1055

Col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia (013U1055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-9-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844; 
 
  Ritenuta la necessita' di regolarizzare lo stato di fatto esistente
nei Governi della Tripolitania e Cirenaica, circa gli assegni fissati
a militari italiani e indigeni  antecedentemente  alla  promulgazione
del decreto suddetto, e di  provvedere  temporaneamente  ai  casi  di
riforma, licenziamento ecc. dei militari indigeni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto col ministro della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni transitorie, contenute nel  R.  decreto  22  giugno
1913, n. 844, sono modificate come segue: 
 
  «Fino a che non sia emanato il R. decreto di cui all'articolo 4 del
R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, gli assegni e le varie  indennita'
da corrispondersi  agli  ufficiali,  ai  graduati  di  truppa  ed  ai
militari italiani destinati ai riparti indigeni,  verranno  mantenuti
ad personam nella misura sin qui praticata. 
 
  «I militari indigeni arruolati anteriormente alla promulgazione del
R. decreto anzidetto, continueranno a ricevere gli assegni in  corso,
fino allo scadere della loro ferma. 
 
  «In attesa che sia pubblicato il regolamento, di cui all'art. 3 del
precitato decreto, sara' applicato ai militari indigeni  libici,  pei
casi di riforma, licenziamento, sussidi ecc., il trattamento previsto
dagli art. 54, 55, 56 e 57 della raccolta di disposizioni  permanenti
in vigore per il R. esercito (fascicolo n. 5) per gli ascari eritrei. 
 
  «Le  proposte  di  pensione,  gratificazione  o  sussidio   saranno
trasmesse dai governatori delle Tripolitania e Cirenaica al Ministero
delle colonie». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 15 agosto 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    Giolitti - Bertolini - Spingardi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.