stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1038

Recante aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (013U1038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 28-9-1913
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 19 giugno 1902, n. 187; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze,  di  concerto  con  quello  di  agricoltura,   industria   e
commercio; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Alla voce «Olio di pesce» del repertorio per  l'applicazione  della
tariffa generale dei dazi doganali e' aggiunta la seguente nota: 
 
  «Gli olii di pesce che vengano importati per  essere  idrogenati  e
servire quindi come materia prima per le  industrie,  escluse  quelle
alimentari, si classificano come il  grasso  di  pesce  quando  siano
osservate le norme e  le  condizioni  stabilite  dal  ministro  delle
finanze per  accertare  che  gli  stessi  olii  siano  effettivamente
sottoposti al processo di idrogenazione ed  esclusivamente  destinati
all'uso suddetto». 
 
  Al repertorio medesimo e' aggiunta la seguente voce: 
 
  «Cera  montana  o  di  monte  (Montanwachs   o   Montanwax).   Come
l'ozocerite.