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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1032

Relativo a variazioni del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-913 dipendenti dalle conversioni di rendite del consolidato 4,50% in altre del consolidato 3,50% eseguite nel primo semestre del 1913. (013U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-9-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1913, n. 483, col  quale  fu
autorizzata la conversione della rendita 4,50%  netto  in  altra  del
consolidato 3,50 per cento netto; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge stessa, col  quale  vennero  dichiarate
esenti dalla conversione suddetta le rendite  del  consolidato  4,50%
possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza  in  quanto  non
vengano successivamente  per  effetto  di  qualsiasi  operazione,  ad
essere  trasferite  ad  altri  intestatari,   ovvero   tramutate   al
portatore; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903,  n.
486, per la esecuzione della legge sopra citata; 
 
  Visto il R. decreto  20  marzo  1913,  n.  350,  col  quale  furono
autorizzate  le  variazioni  nel  bilancio  dell'esercizio   1912-913
occorrenti per effetto delle operazioni di conversione  eseguite  nel
secondo semestre 1912; 
 
  Vista  la  legge  22  maggio  1913,   n.   459,   di   approvazione
dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1912-1913; 
 
  Ritenuto che nel corso del semestre dal 1°  gennaio  al  30  giugno
1913, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte  della  Direzione
generale del debito pubblico venne  riconosciuto  che  tra  le  altre
rendite  conservate  provvisoriamente  nel  consolidato  4.50%  netto
dovevano essere e vennero di fatto convertite nel  nuovo  consolidato
3,50% netto, iscrizioni: 
 
    con decorrenza dal 1° gennaio 1913 
  per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .       L.       666 98 
 
    con decorrenza dal 1° aprile 1913 
  per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .       »        888 -- 
                                                             -------- 
 
    complessivamente per l'annua rendita 
  di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       L.     1,554 98 
                                                             -------- 
 
  Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte  e
consegnate le rendite consolidate 3,50 10 netto; 
 
    con godimento dal 1° gennaio 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .       L.       518 76 
 
    con godimento dal 1° aprile 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . .       »        690 67 
 
                                                             -------- 
    in complesso per l'annua rendita di . . . .       L.     1,209 43 
                                                             -------- 
 
  Ritenuto che venne disposto il ricupero della differenza  d'importo
sulle rate scadute dopo  il  1°  gennaio  1904  delle  iscrizioni  al
consolidato 4,50% netto le quali avrebbero dovuto  essere  convertite
in 3,50% netto con decorrenza dalla stessa data; 
 
  Ritenuto  che  trattandosi  di  operazioni   gia'   definitivamente
compiute in virtu' della citata  legge  21  dicembre  1903,  n.  483,
occorre ora soltanto provvedere per le variazioni  dei  due  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio 1912-913, relativi ai debiti consolidati anzidetti; 
 
  Visto l'art. 14 del regolamento succitato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del
debito  pubblico  nel  primo  semestre  1913  di  rendite  conservate
provvisoriamente nel 4,50% netto in altro del 3,50%  netto,  verranno
introdotte nel bilancio della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio finanziario 1912-913 le seguenti variazioni: 
 
    In diminuzione: al capitolo n.  3  «Antiche  rendite  consolidate
nominative 4,50% netto,  conservate  esclusivamente  a  favore  delle
pubbliche istituzioni di beneficenza (spesa obbligatoria)»: 
 
      a) due trimestri d'interessi sulla 
  rendita di L. 666,98 annullata per 
  conversione con decorrenza dal 
  1° gennaio 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.      333 49 
 
      b) un trimestre d'interessi sulla 
  rendita di L. 888 annullata come sopra 
  con decorrenza dal 1° aprile 1913  . . . . . . . . . »       222 -- 
 
                                                               ------ 
    Diminuzione in complesso . . . . . . . . . . . . . L.      555 49 
                                                               ------ 
 
    In aumento: al capitolo n. 4  «Rendita  consolidata  3.50%  netto
creata in virtu' delle leggi 12 giugno 1912, n.  166  e  21  dicembre
1903, n. 483 (spesa obbligatoria)»: 
 
      a) due trimestri d'interessi sulla 
  rendita di L. 518.76 inscritta per 
  conversione dal 4.50% con decorrenza 
  dal 1° gennaio 1913  . . . . . . . . . . . . . . . . L.      259 38 
 
      b) tre trimestri d'interessi sulla 
  rendita di L. 690,67 inscritta come sopra 
  con decorrenza dal 1° aprile 1913  . . . . . . . . . L.      172 67 
 
                                                               ------ 
    Aumento in complesso . . . . . . . . . . . . . . . L.      432 05 
                                                               ------ 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 15 agosto 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.