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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1027

Che stabilisce, per gli effetti civili, il calendario dei giorni festivi. (013U1027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-9-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 19 giugno 1913, n. 630, con la quale il Governo  del
Re e' stato autorizzato a introdurre le opportune modificazioni nella
tabella dei giorni festivi quale risulta dalla legge 23 giugno  1874,
n.1968, fermo restando il disposto delle leggi 5 maggio 1861, n. 7  e
del 19 luglio 1895, n. 401; 
 
  Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei  culti,  di
concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio,  e  col
ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il  calendario  dei  giorni  festivi  per  gli  effetti  civili  e'
stabilito in conformita' dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro,
dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 4 agosto 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                               Giolitti - Finocchiaro-Aprile - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.