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REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1019

Che aumenta il fondo assegnato al Ministero di grazia e giustizia per collocamenti a riposo disposti d'autorità per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (013U1019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-9-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 13 luglio 1911,  n.  720,  sul  riordinamento  delle
cancellerie e segreterie giudiziarie; 
 
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  predetta  con  i  quali  si
fissano norme speciali per il collocamento a  riposo  dei  funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie non piu'  ritenuti  idonei
all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni; 
 
  Visto  l'articolo  23  della  ripetuta  legge  col  quale  e'  data
autorizzazione al Governo del Re di  emanare  tutte  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di essa; 
 
  Riconosciuta la necessita' di aumentare per l'esercizio 1913-914 di
lire trecentomila il fondo stabilito in lire trentamila  dall'art.  4
della legge 29 maggio 1913, n. 505, per l'annualita'  delle  pensioni
assegnate al Ministero di grazia e  giustizia  e  dei  culti  per  il
collocamento a riposo di autorita', allo scopo di porre il  Ministero
stesso in grado di dare esecuzione al disposto degli articoli 5  e  6
della legge 13 luglio 1911, n. 720 surriferita; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro di concerto con quello della grazia e giustizia e culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al  Ministero  di
grazia e giustizia e dei culti dall'art.  3  della  legge  29  maggio
1913, n. 505, quale limite massimo delle annualita' per  le  pensioni
da concedersi  nell'esercizio  1913-914  per  collocamenti  a  riposo
disposti di autorita' e' aumentata di L. 300.000  (trecentomila)  per
gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio  1911,  n.
720. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 1 agosto 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giolitti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.