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REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1005

Riguardante le sottoscrizioni delle quietanze rilasciate dagli indigeni della Tripolitania e della Cirenaica. (013U1005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-9-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge
25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R.  decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 286; 
 
  Udito il consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le quietanze da rilasciarsi dagli  indigeni  della  Tripolitania  e
della Cirenaica pei pagamenti fatti  da  qualsiasi  ufficio  pubblico
devono essere sottoscritte nel modo seguente: 
 
      a) se chi deve rilasciare la quietanza non sappia  firmare  con
caratteri latini e' autorizzato a sottoscrivere coi caratteri arabi o
ebraici: in tal caso, pero', la sottoscrizione deve essere riprodotta
sulla  stessa   quietanza   in   caratteri   latini   dall'interprete
dell'ufficio, che vi appone la propria firma; 
 
      b) se chi deve rilasciare  la  quietanza  sia  analfabeta  puo'
apporre il proprio sigillo (tabe), e in difetto  l'impronta  digitale
del pollice  della  mano  destra  nello  spazio  predisposto  per  la
sottoscrizione; 
 
  In tal caso occorre la presenza di due  testimoni,  conosciuti  dal
funzionario che deve eseguire il pagamento, i  quali  rilasciano  una
dichiarazione firmata attestante aver  visto  apporre  il  sigillo  o
l'impronta  digitale  da  chi  riceve  il   pagamento.   L'interprete
dell'ufficio deve, anche in  questo  caso,  riprodurre  in  caratteri
latini la attestazione dei testimoni e apporre la propria firma.