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REGIO DECRETO 28 luglio 1913, n. 910

Che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di abilità e coltura professionale dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento. (013U0910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-7-1913
al: 10-9-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910; nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n.
254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con  Nostro  decreto
21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907,
n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16  dicembre
1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre  1910,  n.  762;  11
dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910  col  quale  fu  approvata
l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esperimenti di abilita'  e  coltura  professionale,  ai  quali,
secondo l'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono
essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti  i
corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i
programmi che risultano dagli articoli seguenti.