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LEGGE 26 giugno 1913, n. 888

Che reca provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante. (013U0888)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-9-1913
al: 30-6-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli  e  di  vivai,
che producono o commerciano piante, parti di  piante  e  semi,  hanno
l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia. 
 
  Il Ministero di agricoltura, industria e commercio  ha  diritto  di
farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati;  e
di proibirne la  vendita,  se  ritenuti  infetti,  o  prescrivere  le
necessarie disinfezioni.