stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 giugno 1913, n. 837

Col quale vengono modificate le norme per il conferimento della patente di abilitazione allo insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. (013U0837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 26-8-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto del 9 marzo 1905,  n.  LXXII,  che  approva  il
regolamento  per  il  conferimento  della  patente  di   abilitazione
all'insegnamento artistico  nelle  scuole  dipendenti  dal  Ministero
d'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Vista   la   deliberazione   del   Consiglio    per    l'istruzione
artistico-industriale in data 2 dicembre 1912; 
 
  Ritenuto che con l'istituzione  dei  regolari  corsi  di  magistero
previsti dall'art.  2  della  legge  14  luglio  1912,  n.  854,  sul
riordinamento    dell'istruzione    professionale,     l'abilitazione
all'insegnamento artistico  nelle  scuole  dipendenti  dal  Ministero
d'agricoltura, industria e commercio  si  conseguira'  esclusivamente
dagli alunni che avranno frequentato regolarmente i corsi predetti  e
superati i relativi esami; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il conferimento  della  patente  di  abilitazione  all'insegnamento
artistico  nelle  scuole  dipendenti  dal  Ministero   d'agricoltura,
industria e commercio, secondo le norme del regolamento approvato con
R. decreto 9 marzo 1905, n. LXXII, cessa col 31 dicembre 1914. 
 
  Nel corrente anno la prima sessione di esami potra' essere  indetta
e tenuta in mesi diversi da quelli indicati dagli articoli 1 e 2  del
precitato regolamento. 
 
  Insieme alla prima sessione  dell'anno  1913  saranno  indetti  gli
esami di riparazione por i giovani  che  possono  esservi  ammessi  a
termini dell'art. 10 del regolamento sopraricordato.