stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 giugno 1913, n. 778

Col quale viene modificata la denominazione del capitolo 21-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, e lo stanziamento del detto capitolo è aumentato di L. 8.000.000. (013U0778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 30-7-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1912,  n.  1352,  la  quale  all'art.  1
autorizza: 
 
    a) l'emissione di buoni del tesoro quinquennali  in  sostituzione
dei titoli di debito redimibile  3,50  per  cento  netto  tuttora  da
emettere ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e  15  maggio
1910, n. 228 per provvedere alle spese straordinarie  occorrenti  per
le  ferrovie  esercitate  dallo  Stato  durante  l'anno   finanziario
1913-914; 
 
    b) l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza  di
50 milioni di lire per pagare altrettanta  somma  all'Amministrazione
del Debito pubblico ottomano in  virtu'  del  trattato  di  pace  fra
l'Italia e la Turchia sottoscritto a Losanna il  18  ottobre  1912  e
fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari
occorrenti in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di  dicembre  1912
in poi, nonche' alle  altre  necessarie  per  continuare  l'opera  di
ricostituzione dei materiali nei magazzini militari  e  per  eseguire
riparazioni straordinarie alle navi della R. marina; 
 
  Visto l'art. 3 di detta legge che dichiara applicabili ai buoni  da
emettersi ai  sensi  del  precitato  art.  1  le  disposizioni  degli
articoli 2, 3 e 4 della legge 21  marzo  1912,  n.  191,  concernente
l'emissione dei buoni del tesoro  quinquennali  in  sostituzione  dei
titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto  per  provvedere  a  spese
delle ferrovie dello Stato; 
 
  Visto l'art. 4 di quest'ultima legge,  il  quale  da'  facolta'  di
provvedere con R. decreto alle variazioni da introdurre  nello  stato
di previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro  in  dipendenza
delle disposizioni in essa legge contenute; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 569,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio
finanziario 1912-913; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  La denominazione del capitolo n. 21-bis dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  finanziario
1912-913, e' modificata come segue: 
 
  «Interessi sui buoni quinquennali di cui alle leggi 21 marzo  1912,
n. 191 e 29 dicembre 1912, n.  1352,  e  spese  di  allestimento,  di
negoziazione, ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)». 
 
  Lo  stanziamento  del  capitolo  stesso  e'   aumentato   di   lire
ottomilioni (8.000.000). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.