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LEGGE 12 giugno 1913, n. 611

Concernente provvedimenti per la protezione degli animali. (013U0611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2004)
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Testo in vigore dal: 17-7-1913
al: 31-7-2004
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente
proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di  animali  che  per
vecchiezza, ferite o malattie non siano piu' idonei  a  lavorare,  il
loro abbandono, i  giuochi  che  importino  strazio  di  animali,  le
sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in
genere le inutili torture per lo  sfruttamento  industriale  di  ogni
specie animale. 
 
  I contravventori saranno puniti a termini del citato art.  491  del
Codice penale.