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REGIO DECRETO 22 maggio 1913, n. 610

Col quale vengono determinate le somme dovute ad enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei loro beni immobili. (013U0610)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-7-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
22 agosto stesso anno, n. 3852; 
 
  Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490; 
 
  Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto  1870,  n.  5784,  ed  1
dell'allegato N di detta legge, e l'art.  2  della  legge  22  luglio
1894, n. 339; 
 
  Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo  regolamento
11 luglio stesso anno, n. 1461; 
 
  Visto il R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519; 
 
  Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262; 
 
  Visti i verbali delle prese di possesso  operate  per  gli  effetti
della conversione dei beni immobili degli enti  morali  ecclesiastici
indicati nell'elenco annesso al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la  conversione  dei
beni immobili appresi dal  demanio  agli  enti  morali  ecclesiastici
suddetti; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri,  segretari  di  Stato  per  le
finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art.  8
della suddetta legge 15 agosto 1867, n. 3848; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili  degli  enti
morali ecclesiastici indicati nell'elenco  controfirmato  dai  Nostri
ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia
e giustizia e  dei  culti,  ed  annesso  al  presente  decreto,  sono
accertate nelle somme esposte nelle colonne 8,  9  e  10  dell'elenco
stesso.