stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 558

Col quale, alle norme speciali relative al servizio telegrafico interno ed internazionale, approvate con R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, viene aggiunto un articolo concernente il telegramma conforme. (013U0558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 8-7-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 504; 
 
  Visto il R. decreto 20 giugno  1909,  n.  637,  col  quale  vennero
estese  al  servizio  telegrafico   interno   le   disposizioni   del
regolamento telegrafico internazionale e vennero approvate  le  norme
speciali relative al servizio interno ed internazionale; 
 
  Riconosciuta la necessita' di completare dette norme  speciali  per
permettere  nell'interesse  del  pubblico  l'istituzione  del   nuovo
servizio dei telegrammi conformi; 
 
  Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e
per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nelle norme speciali relative al servizio  telegrafico  interno  ed
internazionale, approvate con R. decreto 20 giugno 1909, n.  637,  e'
aggiunto l'articolo seguente: 
 
  Art. 48.-bis. - I mittenti dei  telegrammi,  oltre  il  diritto  di
richiederne copia nel tempo e con le modalita' di  cui  all'art.  LXX
del regolamento, possono ottenere un'esemplare conforme al telegramma
da loro presentato agli uffici telegrafici, adoperando  uno  speciale
modello predisposto dall'Amministrazione telegrafica ed in vendita al
pubblico  dagli  uffici  dalla  medesima  dipendenti,  al  prezzo  di
centesimi cinque per modello. 
 
  Per il rilascio del telegramma conforme, il mittente  deve  pagare,
oltre le ordinarie tasse telegrafiche, una soprattassa di venticinque
centesimi, se il telegramma con contiene piu' di cento parole,  detta
soprattassa aumenta di altri 25 centesimi per ogni serie  o  frazione
di serie di cento parole oltre le prime cento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 maggio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Calissano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.