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REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 499

Col quale viene data esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di malattie contagiose nel bestiame, nonchè per l'alpeggio, la circolazione ed il transito degli animali. (013U0499)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di  concerto  col  presidente  del  Consiglio,  Nostro
ministro segretario di Stato per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione fra l'Italia  e
la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di  malattie
contagiose nel bestiame, nonche' per l'alpeggio, la circolazione e il
transito degli animali, Convenzione firmata in Roma il 19 marzo  1913
e le cui ratifiche furono scambiate pure in Roma il 28 aprile 1913. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 maggio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Di San Giuliano. 
 
  Visto, guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.