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REGIO DECRETO 1 maggio 1913, n. 441

Col quale vengono stabilite le norme per la liquidazione dei danni di guerra in Tripolitania e Cirenaica. (013U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nessun risarcimento e' dovuto pei  danni  di  guerra,  che  possano
essersi verificati  in  Tripolitania  e  Cirenaica  nel  corso  o  in
occasione della guerra italo-turca. 
 
  Sono considerati tali: 
 
    1° i danni derivati da inevitabili  necessita'  di  guerra  o  da
immediate   esigenze   della   difesa,   come   quelli   causati   da
bombardamenti, combattimenti,  movimenti  di  truppe,  demolizioni  e
abbattimenti, opere di difesa campale, ed altre opere  ed  atti  resi
necessari per lo svolgimento dell'azione bellica: e quelli causati da
occupazione transitoria di terreni e  fabbricati,  per  accampamenti,
alloggiamenti di truppe, depositi provvisori di materiali e simili; 
 
    2°  i  danni  causati  da   devastazioni,   incendi,   saccheggi,
dispersioni,  abbandono  e  simili,  verificatisi  nel  corso  o   in
occasione delle ostilita'; 
 
    3° i danni indiretti,  di  qualsiasi  natura,  occasionati  dalle
operazioni o dallo stato di guerra.