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REGIO DECRETO 8 maggio 1913, n. 419

Concernente le modalità per il pagamento degli stipendi ai funzionari delle varie Amministrazioni posti temporaneamente a disposizione del Ministero delle colonie (013U0419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-6-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 del Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205; 
 
  Vista la legge 16 dicembre 1912, n. 1312; 
 
  Considerato essere per ogni riguardo opportuno che gli stipendi  ed
altri   assegni   fissi   spettanti   al   personale   delle    varie
Amministrazioni  dello  Stato   posto   a   disposizione   temporanea
dell'Amministrazione delle colonie, continuino, anche quando  debbano
far carico a  questa,  ad  essere  pagati  a  cura  delle  rispettive
Amministrazioni  salva  somministrazione  dei  fondi  da  parte   del
Ministero delle colonie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stipendio e gli altri  assegni  fissi  competenti  al  personale
delle  varie  Amministrazioni  che,  in  seguito  al  passaggio  alla
temporanea dipendenza del Ministero delle colonie, e' stato  o  sara'
collocato fuori  dei  rispettivi  ruoli  organici,  continueranno  ad
essere pagati dalle Amministrazioni predette, in  base  alle  singole
partite individuali, ancor quando la spesa sia  posta  a  carico  del
Ministero delle colonie. Questo, peraltro, in tal caso,  anticipera',
salva conguaglio, le somme occorrenti, versandole  in  tesoreria  per
essere portate in aumento, colla procedura stabilita dal  regolamento
di contabilita' generale dello Stato per le reintegrazioni di  fondi,
agli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri. 
 
  La presente disposizione ha effetto dal 1° giugno 1913. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 maggio 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                      Giolitti - Bertolini - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.