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REGIO DECRETO 20 marzo 1913, n. 350

Relativo a variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 (013U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-5-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col  quale  fu
autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50%  netto  in
altra del consolidato 3,50% netto; 
 
  Visto l'art. 2 della  legge  stessa  col  quale  furono  dichiarate
esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50 %  possedute  dalle
pubbliche  istituzioni  di  beneficenza   in   quanto   non   vengono
successivamente, per  effetto  di  qualsiasi  operazione,  ad  essere
trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903,  n.
486, per la esecuzione della legge suddetta; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912, n. 569, che  approvo'  lo  stato  di
previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro,  per  l'esercizio
finanziario 1912-913; 
 
  Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio  al  31  dicembre
1912, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte  della  Direzione
generale del debito pubblico venne riconosciuto che  tra  le  rendite
conservate provvisoriamente  nel  consolidato  4,50%  netto  dovevano
essere e vennero di fatto, convertite nel  consolidato  3,50%  netto,
iscrizioni con decorrenza 
  dal 1° luglio 1912, per annue . . . L.                      1294,14 
 
  e con decorrenza dal 1° ottobre 1912, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . »                       2056,02 
                                                              ------- 
 
  complessivamente per l'annua rendita 
  di  . . . . . . . . . . . . . . . . L.                      3350,16 
                                                              ------- 
 
  Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte le
rendite 3,50% netto, con godimento dal 1° luglio 1912, per annue.  L.
1006,55 e con godimento dal 1° ottobre 1912, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . L.                      1599,12 
                                                              ------- 
 
  complessivamente per l'annua rendita 
  di. . . . . . . . . . . . . . . . . L.                      2605,67 
                                                              ------- 
 
  Ritenuto che venne disposto il recupero della differenza di importo
sulle rate scadute dopo il 1°  gennaio  1904,  delle  inscrizioni  al
consolidato 4,50 % le quali avrebbero  dovuto  essere  convertite  in
3,50% netto, con decorrenza dalla stessa data; 
 
  Ritenuto  che  trattandosi  di  operazioni   gia'   definitivamente
compiute in virtu' della citata  legge  21  dicembre  1903,  n.  483,
devesi ora provvedere soltanto per le variazioni  ai  capitoli  dello
stato di previsione della spesa  per  il  Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio finanziario  1912-913,  relativi  ai  debiti  consolidati
anzidetti; 
 
  Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del
Debito pubblico nel secondo  semestre  1912,  di  rendite  conservate
provvisoriamente  nel  consolidato  4,50  %  netto,  in   altre   del
consolidato 3,50 % netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa
del Ministero del tesoro per  l'esercizio  finanziario  1912-913,  le
seguenti variazioni: 
 
  in diminuzione: al  capitolo  n.  3  «Antiche  rendite  consolidate
nominative 4,50% al netto, conservate esclusivamente a  favore  delle
pubbliche istituzioni di beneficenza» (spesa obbligatoria): 
 
      a) annata d'interessi sulla rendita di L. 1294,14, 
  annullata per conversione con decorrenza dal 
  1° luglio 1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.      1294 14 
 
      b) tre trimestri d'interessi sulla rendita 
  di L. 2056,02, annullata come sopra, con decorrenza 
  dal 1° ottobre 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . »       1542 02 
 
                                                              ------- 
          Diminuzione in complesso. . . . . . . . . . L.      2836 16 
                                                              ------- 
 
  in aumento: al capitolo n. 4: «Rendita consolidata  3,50  %  netto,
creata in virtu' delle leggi 12 giugno 1912, n. 166,  e  21  dicembre
1903, n. 483» (Spesa obbligatoria). 
 
      a) annata d'interessi sulla rendita di 
  L. 1006,55, inscritta per conversione dal 4,50% 
  con decorrenza dal 1° luglio 1912 . . . . . . . . . L.      1006,55 
 
      b) tre trimestri d'interessi sulla rendita di 
  L. 1599,12, inscritte come sopra, con decorrenza 
  dal 1° ottobre 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . »       1199,34 
 
                                                              ------- 
          Aumento in complesso  . . . . . . . . . . . L.      2205,89 
                                                              ------- 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.