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REGIO DECRETO 6 marzo 1913, n. 209

Che esenta dalla imposta interna di fabbricazione o dalla soprattassa di confine l'alcool metilico impiegato nell'industria della fabbricazione dello «Isolfil» (013U0209)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-4-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 18 e seguenti del testo  unico  di  leggi  sugli
spiriti, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1909, n. 704; 
 
  Visti gli articoli 2 e 4 del Nostro decreto 30  novembre  1911,  n.
1259, convalidato con la legge 23 giugno 1.912, n. 644; 
 
  Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909,
n. 762, per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'industria della fabbricazione dell'isolfil e'  ammessa  a  godere
della esenzione  dalla  imposta  interna  di  fabbricazione  o  dalla
soprattassa di confine all'alcool metilico  in  essa  impiegato  come
solvente per l'applicazione dell'isolfil medesimo ai  turaccioli.  Le
condizioni  e  le  norme  per  godere  di  tale  agevolezza   saranno
determinate dal suddetto ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.