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LEGGE 13 marzo 1913, n. 205

Riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914. (013U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-4-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie  e
straordinarie del  Ministero  degli  affari  esteri  per  l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1913 al  30  giugno  1914,  in  conformita'
dello stato di previsione annesso alla presente legge.