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REGIO DECRETO 30 gennaio 1913, n. 119

Col quale il comune di Schio viene dichiarato di terza classe nei riguardi del dazio consumo sulle bevande vinose. (013U0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le deliberazioni 29 dicembre  1910,  10  gennaio  1911  e  20
maggio 1912, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il  19
giugno 1912, con le quali il Consiglio comunale di  Schio  (provincia
di Vicenza) stabiliva di domandare  il  passaggio  del  Comune  dalla
quarta  alla  terza  classe  agli  effetti  della  tariffa  dei  dazi
governativi, limitatamente alla categoria delle bevande vinose; 
 
  Vista la successiva deliberazione 26 luglio 1912,  approvata  dalla
Giunta provinciale amministrativa il 28 successivo agosto, e  con  la
quale  lo  stesso  Consiglio   si   obbliga   incondizionatamente   a
corrispondere il dovuto aumento del canone daziario; 
 
  Visti gli articoli 2, 3 ed 87 del testo unico delle leggi  daziarie
7 maggio 1908, n. 248, e 2 del regolamento generale 17  giugno  1909,
n. 455; 
 
  Viste le tabelle di classificazione  e  qualificazione  dei  Comuni
approvate coi RR. decreti 22 luglio 1870,  n.  5781,  e  23  novembre
1885, n. 3542 (serie 3ª); 
 
  Vista la statistica del censimento ufficiale al 10  febbraio  1901,
dalla  quale  risulta  che  la  popolazione  agglomerata  nel  centro
principale del mentovato Comune eccedeva alla detta  epoca  gli  8000
abitanti; 
 
  Visto il foglio 11 ottobre 1912, n. 39.821 VI-ter H, del  Ministero
d'agricoltura, industria e commercio - Ufficio del censimento  -  col
quale si certifica che il  Comune  medesimo  si  trova  nelle  stesse
condizioni  rispetto  alla  popolazione  agglomerata,  in   base   ai
risultati dell'ultimo censimento al 10 giugno 1911. 
 
  Vista la tabella approvata col Nostro decreto 20 novembre 1910,  n.
817, nella quale il canone daziario assegnato al comune di  Schio  e'
stabilito in annue L. 23.000; 
 
  Vista la decisione  in  data  14  gennaio  1913  della  Commissione
centrale del  dazio-consumo,  emessa  ai  sensi  e  per  gli  effetti
previsti dagli articoli 87, 88 e 116  del  testo  unico  delle  leggi
daziarie sovraindicato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Schio in provincia di  Vicenza,  in  conformita'  alle
mentovate deliberazioni del  Consiglio  comunale,  e'  dichiarato  di
terza classe nei riguardi del dazio-consumo sulle  bevande  vinose  a
decorrere dal 21 gennaio 1911.