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REGIO DECRETO 12 gennaio 1913, n. 94

Col quale viene stabilita una indennità di missione ai funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale che si recano in Roma per gli esami di avanzamento. (013U0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-3-1913
al: 28-3-1914
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487; 
 
  Veduto il testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1912, n.
693; 
 
  Veduta la legge 30 giugno 1907, n. 384; 
 
  Veduto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  funzionari  dell'Amministrazione  scolastica  provinciale,   non
residenti in Roma, che quivi si  recano  a  sostenere  gli  esami  di
concorso e di idoneita', per la promozione al grado di 1° segretario,
di 1° ragioniere e di  archivista  hanno  diritto  all'indennita'  di
missione secondo il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal  giorno
precedente al giorno seguente agli esami. Perdono pero' il diritto  a
tale indennita', coloro che sono esclusi  dagli  esami  a  norma  del
regolamento approvato con R. decreto 24  novembre  1908,  n.  756,  e
quelli che, avendo  preso  parte  a  qualcuna  delle  prove,  non  si
presentino, senza giustificalo motivo, alle successive.