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REGIO DECRETO 6 febbraio 1913, n. 71

Riguardante l'autorizzazione di estrarre gli spiriti dai magazzini per la preparazione del cognac. (013U0071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1913
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 43, 1°  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
spiriti, approvato con Nostro decreto del 16 settembre 1909, n. 704; 
 
  Visto l'altro Nostro decreto del 12 giglio 1912, n. 545, col  quale
furono stabilite le norme per la concessione  degli  abbuoni  di  cui
allo stesso 1° comma dell'art. 43 del citato testo unico; 
 
  Considerato che, in applicazione di tali norme,  i  proprietari  di
magazzini di spirito per la  preparazione  del  cognac  ai  quali  le
stesse  norme  si  riferiscono,  mentre  avrebbero  il  diritto  alla
immediata  estrazione  di  tutto  lo  spirito  esistente  nei   detti
magazzini, godrebbero per ogni anno di maggiore giacenza  un  abbuono
di tassa di L. 20 per ettolitro anidro, fino a ridursi la tassa a  L.
70 per ettanidro dopo  il  decimo  anno  dalla  data  dell'originaria
immissione dello spirito nei magazzini; 
 
  Ritenuto che alcuni proprietari dei detti magazzini, rinunciando da
un un lato alla facolta'  della  immediata  estrazione  di  tutto  lo
spirito, dall'altro alla concessione della riduzione  graduale  della
tassa fino al minimo di L. 70, chiesero l'attuazione di  un  modo  di
liquidazione della tassa il quale venga a conciliare la  applicazione
dei principi informativi del citato R. decreto del 12 giugno 1912, n.
545, con le peculiari esigenze della loro industria; 
 
  Ritenuta la opportunita' di accordare il diritto di opzione per  un
metodo di estrazione degli spiriti dai  detti  magazzini,  il  quale,
rispettando gli interessi della  finanza  ed  evitando  nello  stesso
tempo perturbazioni del  mercato,  agevoli  lo  esaurimento  di  quei
depositi che in via transitoria si trovano  ancora  sotto  un  regime
dimostratosi ormai non rispondente ai fini  per  i  quali  era  stato
istituito; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli  esercenti  i  magazzini  per  la  preparazione   del   cognac
considerati dal 1° comma dell'art. 43 del  testo  unico  delle  leggi
sugli spiriti, che ne abbiano fatta o ne  facciano  incondizionata  e
irrevocabile domanda entro un mese dalla data della applicazione  del
presente decreto, e' consentito di estrarre  gli  spiriti  dai  detti
magazzini alle seguenti condizioni: 
 
    1. L'estrazione delle quantita' di spiriti attualmente  esistenti
nei detti magazzini sara' effettuata in tre periodi annuali a partire
dalla  scadenza  del   quarto   anno   dalla   data   dell'originaria
introduzione in deposito delle singole  partite  e  precisamente:  un
quantitativo uguale alla  terza  parte  della  quantita'  di  spiriti
esistente in deposito al 30 giugno 1912 sara'  dichiarato  libero  da
vincolo di giacenza alla scadenza  del  quarto  anno  dalla  predetta
data; un  altro  quantitativo  eguale  pure  al  terzo  della  stessa
quantita'  sara'  dichiarato  libero  da  vincolo  di  giacenza  alla
scadenza del quinto anno dalla data stessa;  scaduto  il  sesto  anno
dalla stessa data cessera' ogni vincolo di giacenza per la  rimanente
quantita' ancora in magazzino. Nel primo quantitativo  del  quale  e'
consentita l'estrazione alla scadenza del  quarto  anno  di  giacenza
s'intendono   comprese   le   quantita'   di   spirito   che,   prima
dell'attuazione del R. decreto del 12 giugno 1912,  n.  545,  avevano
gia' acquistato, secondo le norme allora in vigore, il  diritto  alla
liberazione dal vincolo di giacenza. 
 
    2. Per quanto riguarda la misura  della  tassa  da  corrispondere
sulle quantita' di spirito estratte nei  limiti  di  quantita'  e  di
tempo di cui al n. 1 saranno osservate le norme seguenti: 
 
      a) resta fermo il disposto dell'art. 2 del citato R. decreto 12
giugno 1912, n. 545, per effetto del quale alle quantita' di spirito,
che all'atto dell'attuazione del decreto stesso e  secondo  le  norme
fino allora in vigore erano gia' libere da vincolo  di  giacenza,  e'
applicabile la tassa di L. 70 per  ettolitro  anidro  di  cui  furono
gravate con l'art. 3 dell'altro R. decreto 21 settembre 1910, n. 644,
convertito in legge; 
 
      b) all'infuori di quanto e' previsto qui sopra alla lettera  a)
la tassa minima di L. 70 che, secondo il R. decreto 12  giugno  1912,
n. 545, si renderebbe applicabile dopo un decennio di giacenza, sara'
applicata soltanto a una quantita' di spirito eguale  a  quella  che,
all'atto dell'attuazione dello stesso R. decreto, si  trovava  ancora
nel rispettivo magazzino nelle condizioni previste dall' art.  2  del
decreto stesso, quantita' da estrarsi nei tre periodi di tempo di cui
al n. 1 come parte delle quote ivi indicate e cioe': una terza  parte
allo scadere del quarto anno di giacenza, un' altra terza parte  allo
scadere del quinto anno e il rimanente alla scadenza del sesto  anno,
dalla data dell'originaria immissione in magazzino; 
 
      c) fatta eccezione per le quantita' indicate alle lettere a)  e
b), tutto lo spirito attualmente esistente nei magazzini da  estrarre
nei limiti di tempo e di quantita' di cui al n. 1, sara'  sottoposto,
qualunque sia il momento dell'estrazione e la durata di  giacenza  in
deposito, a una unica tassa media fissa, calcolata in base alla media
delle tasse che, secondo il R. decreto del 12 giugno 1912,  sarebbero
applicabili dopo il quarto, il quinto e il sesto anno di  giacenza  e
quella minima applicabile  secondo  lo  stesso  R.  decreto  dopo  la
giacenza di dieci anni e cioe' in base alla formula 
 
  (190+170+150):3)+70/2=L. 120 per ettolitro anidro; 
 
      d) le tasse sopra indicate saranno corrisposte sulle  quantita'
effettivamente estratte dai magazzini, esclusa la tassazione dei cali
naturali di giacenza; 
 
      e) gli spiriti che vengano posti sotto il regime stabilito  dal
presente decreto potranno essere custoditi in recipienti di qualsiasi
specie e anche trasportati in altri magazzini  soggetti  allo  stesso
regime. Dopo estratti dai magazzini col pagamento delle tasse di  cui
sopra essi potranno essere  rettificati  o  trasformati  senza  altro
aggravio per tassa di fabbricazione.