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REGIO DECRETO 28 novembre 1912, n. 1372

Col quale viene fissata l'indennità agli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria inviati all'estero. (012U1372)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce  il  servizio
tecnico d'artiglieria e il corso superiore tecnico d'artiglieria; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 che  approva  l'istruzione
per il funzionamento di detto servizio tecnico; 
 
  Riconosciuta la necessita' di stabilire speciali indennita' per gli
ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria che nei due  anni
del secondo periodo  del  corso  debbono  frequentare  corsi  teorici
presso istituti scientifici esteri e nell'intervallo fra i  due  anni
scolastici debbono visitare stabilimenti esteri, e di provvedere  pei
rimborsi delle tasse scolastiche per tutti gli  ufficiali  del  corso
stesso; 
 
  Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce
le  indennita'  eventuali  del   R.   esercito,   e   le   successive
modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli ufficiali del corso superiore  tecnico  d'artiglieria  inviati
all'estero per frequentare, nei due  anni  del  secondo  periodo  del
corso stesso, corsi teorici presso Istituti scientifici e' dovuta una
indennita' mensile di missione di L. 300, piu' una indennita'  di  L.
300 per una volta tanto prima della partenza. 
 
  L'indennita' mensile di  missione  decorre  dal  giorno  nel  quale
lasciano il regno, fino a tutto il giorno nel quale vi fanno  ritorno
definitivamente.