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REGIO DECRETO 5 dicembre 1912, n. 1333

Col quale viene fissata la popolazione legale di ciascun Comune del Regno censita alla mezzanotte dal 10 all'11 giugno 1911. (012U1333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 8 maggio  1910,  n.  212,  che  dispose  il  quinto
censimento generale della popolazione del Regno; 
 
  Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del  6  novembre
1910, n. 776, per la esecuzione della legge medesima; 
 
  Veduti gli stati della popolazione  compilati  dai  singoli  uffici
comunali e riscontrati dalla direzione generale  della  statistica  e
del  lavoro,  ai  termini  degli  articoli  53  e  54  del   predetto
regolamento. 
 
  Sulla relazione  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita  alla
mezzanotte dal 10 all'11 giugno 1911 e indicata nell'unita'  tabella,
firmata d'ordine Nostro, dal ministro per l'agricoltura,  l'industria
ed il commercio, e dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta
e fino ad un altro censimento, giusta l'art. 9 della legge  8  maggio
1910, n. 212. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.