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REGIO DECRETO 1 dicembre 1912, n. 1325

Col quale vengono fissate le norme per la ripartizione del ricavato delle prede di guerra. (012U1325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-1-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le disposizioni contenute nel capo V del titolo IV del Codice
per  la  marina  mercantile,  relativo  alla  liquidazione   e   alla
ripartizione delle  cose  predate  e  confiscate  nell'esercizio  del
diritto marittimo in tempo di guerra; 
 
  Viste le  norme  fondamentali  della  ripartizione  e  liquidazione
suindicate di cui all'art. 229 del citato Codice, a tenore del  quale
il prodotto netto della  vendita  delle  cose  confiscate  dev'essere
ripartito, dedotte le spese di procedura e di  liquidazione,  per  un
quinto a favore della Cassa invalidi della marina mercantile, per due
quinti  a  favore  dell'equipaggio  o  degli  equipaggi  che  abbiano
effettuato o concorso alle prede, per i rimanenti due quinti a favore
dell'erario dello Stato; 
 
  Considerato  che  il  legislatore  nel  suindicato  articolo   229,
assegnando una parte del prodotto della vendita delle cose predate  o
confiscate  alla  Cassa  invalidi  della  marina   mercantile,   ebbe
intendimento di alludere in genere alla istituzione di previdenza  in
favore della gente di mare, che dalla legge 28 luglio 1861,  n.  360,
fu costituita in cinque Casse degli invalidi della marina mercantile,
mentre preesisteva il fondo degli invalidi di Venezia; 
 
  Considerato pure che per l'esecuzione del titolo IV del Codice  per
la marina mercantile non fu mai compilato il regolamento,  del  quale
si fa menzione nel ripetuto art. 229 del Codice e che avrebbe  dovuto
avere carattere speciale  giusta  l'art.  1075  del  regolamento  per
l'esecuzione del suindicato  Codice,  approvato  col  R.  decreto  20
novembre 1879, n. 5166, onde devesi provvedere sul proposito  con  R.
decreto, affinche' possa attuarsi la disposizione di legge  a  favore
delle Casse invalidi; 
 
  Ritenuto  che  le  basi  di  ripartizione  delle  quote   spettanti
all'equipaggio od agli equipaggi sul  prodotto  della  vendita  delle
cose confiscate debbono, a norma  del  citato  articolo  229,  essere
stabilite mediante Nostro decreto; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina,  di  concerto  col
ministro di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  somma  spettante  alle  Casse  degli  invalidi   della   marina
mercantile che, a tenore del disposto dell'articolo  229  del  codice
per la marina mercantile, e'  data  dal  quinto  del  ricavato  della
vendita della preda, dedotte le spese di  procedura  e  liquidazione,
sara' ripartita fra le Casse invalidi  di  Genova,  Livorno,  Napoli,
Palermo, Ancona ed il fondo invalidi  di  Venezia  nella  misura  che
sara' determinata dal Comitato del Consiglio superiore  della  marina
mercantile.