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REGIO DECRETO 31 ottobre 1912, n. 1270

Col quale viene soppresso il comma C) dell'art. 8 del R. decreto 11 febbraio 1909, n. 129, riguardante l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito. (012U1270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-12-1912 al: 30-6-1913
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, un. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690; e 28 giugno 1912, n. 641;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807;
Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;
Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'art. 8 del R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito, il comma c) è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.