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REGIO DECRETO 3 ottobre 1912, n. 1264

Riguardante la cauzione da prestarsi dal sotto capo sostituto dell'ufficio postale di «Roma, Ministero poste e telegrafi» (012U1264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-12-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta', della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 6 e 14 del R. decreto 12 giugno  1910,  n.  331,
che  approva  alcune   modificazioni   agli   ordinamenti   contabili
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; 
 
  Visto l'art. 1 dell'altro R. decreto 23 marzo  1911,  n.  382,  col
quale viene fatto l'obbligo di prestare la cauzione al titolare ed al
controllore dell'ufficio postale di  1ª  classe,  Ministero  poste  e
telegrafi; 
 
  Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sulla amministrazione e
sulla contabilita' generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visti  gli  articoli  111  e  112  del  regolamento  organico   per
l'Amministrazione delle poste  e  dei  telegrafi,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1906, n. 546; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste ed i telegrafi; dopo sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  A complemento del succitato R. decreto 23 marzo 1911,  n.  382,  e'
stabilito per il  sottocapo  sostituto  dell'ufficio  postale  di  1ª
classe «Roma, Ministero poste e telegrafi» l'obbligo di  prestare  la
cauzione in L. 4000. 
 
  La responsabilita' del titolare dell'ufficio  succitato  e'  estesa
anche alle operazioni  che,  in  sua  vece,  sono  compiute  dal  suo
sostituto.