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REGIO DECRETO 17 novembre 1912, n. 1238

Portante provvedimenti a favore della Camera agrumaria (012U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-12-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge  21  luglio  1911,  n.  839  relativa  alla  Camera
agrumaria; 
 
  Ritenuto che in attesa dei provvedimenti legislativi per  l'assetto
definitivo  della  Camera  agrumaria  e'  necessario   prorogare   le
disposizioni di carattere temporaneo dalle  quali  sono  regolate  le
anticipazioni ai  depositanti  di  citrato  di  calcio  e  agrocotto,
affinche', ed in quanto sia possibile,  non  vengano  tolte  ad  essi
depositanti le agevolezze che la Camera agrumaria  e'  autorizzata  a
consentire; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni dell'art. 3 della legge 21  luglio  1911,  n.  839,
concernenti le anticipazioni che la Camera agrumaria e' autorizzata a
fare  ai  depositanti  dell'esercizio   1911-912   sono   estese   ai
depositanti dell'esercizio 1912-913.