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REGIO DECRETO 20 novembre 1912, n. 1206

Riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti dello Stato. (012U1206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-12-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 8 agosto 1895, n. 486, 17 gennaio  1897,  n.  9,  3
marzo 1898, n. 47, 31 dicembre 1907, n. 804, 24 dicembre 1908, n. 731
e 29 dicembre 1910, n. 888; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al ministro del tesoro di disporre che  dal  fondo
in oro  depositato  presso  la  Cassa  dei  depositi  e  prestiti  in
rappresentanza dei biglietti di Stato sia gradatamente prelevata  una
somma non superiore a lire centoventicinque milioni, la  quale  sara'
versate nella Regia tesoreria e impiegata mediante  controvalute  per
il servizio di cassa. 
 
  Il detto fondo sara' dalla Cassa del tesoro restituito  alla  Cassa
dei depositi e prestiti entro il periodo  massimo  di  otto  anni,  a
cominciare dal 1° luglio 1913, mediante  stanziamento  di  una  somma
annua non inferiore a L. 15.000.000 nello stato di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro.