stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 ottobre 1912, n. 1159

Col quale viene autorizzata la spesa per la fornitura dei bolli e delle urne occorrenti secondo le prescrizioni della nuova legge elettorale. (012U1159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 28-11-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 59 della legge 30 giugno 1912, n. 665,  sulla  riforma
della legge elettorale politica, il quale dispone che il bollo  e  le
urne debbono essere forniti ai  Comuni  dal  Ministero  dell'interno,
verso rimborso del prezzo di costo; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa occorrente per la fornitura ai  Comuni  dei
bolli e delle urne per le operazioni elettorali, quale risultera' dai
contratti d'appalto e dai prezzi di trasporto. 
 
  Con decreti del ministro del  tesoro  tale  spesa  sara'  inscritta
negli stati di previsione dei Ministeri  del  tesoro  e  dell'interno
dell'esercizio 1912-913, a seconda che si  riferisca  alla  provvista
dei bolli e a quella delle  urne,  e  in  corrispondenza  alla  spesa
medesima sara' iscritta nello stato di  previsione  dell'entrata  per
l'esercizio stesso la ugual somma che i  Comuni  dovranno  rimborsare
per detta fornitura.