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REGIO DECRETO 10 ottobre 1912, n. 1120

Col quale viene affidato agli uffici postali il recapito dei precetti personali per la chiamata in servizio degli uomini appartenenti al corpo della R. guardia di finanza. (012U1120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-11-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 52 della legge postale, testo unico, approvato con  R.
decreto 24 dicembre 1899, n. 501; 
 
  Visto gli articoli 3, 140, 141, 142 e 143 del regolamento  generale
intorno al servizio postale, approvato con Nostro decreto 10 febbraio
1901, n. 120; 
 
  Visto il R. decreto 4 febbraio 1912, n. 70; 
 
  Ritenuta la convenienza di  facilitare  il  recapito  dei  precetti
personali  per  la  chiamata  degli  uomini  in  congedo   illimitato
appartenenti al corpo della R. guardia di finanza; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste ed i telegrafi, di concerto coi  ministri  segretari  di  Stato
della guerra e delle finanze: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'incarico  affidato  agli  uffici  postali  per  la  consegna  dei
precetti  personali  per  la  chiamata  dei  militari   in   congedo,
dell'esercito e dell'armata, di cui al R. decreto 4 febbraio 1912, n.
70, e' esteso per la chiamata  degli  uomini  appartenenti  al  corpo
della R. guardia di finanza, con le norme stabilite nel  predetto  R.
decreto.