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REGIO DECRETO 3 ottobre 1912, n. 1113

Col quale viene concessa la restituzione della tassa interna di fabbricazione dello zucchero impiegato nella preparazione dei liquori tonici aperitivi a base di vino. (012U1113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-11-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 547; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' concessa la restituzione della tassa  interna  di  fabbricazione
sullo zucchero,  impiegato  nella  preparazione  dei  liquori  tonici
aperitivi a base di vino,  con  le  norme  stabilite  per  i  liquori
dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1902, n. 520. 
 
  La quantita' minima del prodotto ammessa  alla  restituzione  della
tassa sullo zucchero, e' stabilita in 100 litri. 
 
  Per lo zucchero vincolato a tassa aggiunto ai detti prodotti, resta
ferma la concessione dell'abbuono, in luogo della restituzione di cui
sopra, con le norme dell'art. 16 del regolamento 2  luglio  1903,  n.
347. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 3 ottobre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    Giolitti - Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.