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REGIO DECRETO 6 settembre 1912, n. 1105

per l'aumento di somme nello stanziamento di capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 del Ministero della pubblica istruzione (012U1105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-11-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13  giugno  1907,  n.  342,
portanti norme e provvedimenti per la istituzione e la conversione in
governative di scuole medie dipendenti da Provincie, da Comuni  o  da
altri enti morali; 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  suindicate,  approvato  con  R.
decreto 25 luglio 1907, n. 645; 
 
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  di  detto  testo   unico
approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  3  agosto   1909,   n.   630,   recante
modificazioni al regolamento predetto; 
 
  Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, sullo stato  giuridico
od economico del personale delle scuole medie governative; 
 
  Visto il R.  decreto  29  luglio  1906,  n.  469,  che  approva  il
regolamento per l'applicazione della stessa legge 8 aprile  1906,  n.
141, in quanto concerne gli insegnanti delle scuole medie pareggiate;
il quale regolamento contiene, sotto il titolo VII,  le  disposizioni
relative alla conversione di scuole pareggiate in governative; 
 
  Visto il R. decreto 28 agosto 1906, n. 512, cha  approva  le  norme
regolamentari per l'applicazione  dello  articolo  7  della  legge  8
aprile 1906, n. 141, e degli articoli 1, 8, 11, 16, 18, 24,  30,  31,
37 e 40 della legge 8 aprile 1906, n. 142; 
 
  Visto il  R.  decreto  3  agosto  1908,  n.  623,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione delle leggi sullo stato giuridico  degli
insegnanti delle scuole medie Regie e pareggiate e sugli  stipendi  e
sulla carriera del personale delle scuole medie governative; 
 
  Visto il R. decreto 28 aprile 1010, n. 307, che approva la  tabella
dei contributi dovuti dagli  enti  locali  per  le  regificazioni  di
scuole medie; 
 
  Visti  i  Nostri  decreti  28  settembre  1911,  nn.  1429,   1423,
1520,1487, 1420, 1488, 1457, 1450,  1472,1451,  1453,  1454,  1514  o
1467, con i quali furono rispettivamente convertiti  in  governativi,
con effetto dal 1° ottobre 1911,  i  ginnasi  pareggiati  di  Savona,
Bitonto  e  Casale  Monferrato,  le  scuole  tecniche  pareggiate  di
Abbiategrasso, Bitonto, Borgomanero, Milazzo, Montevarchi, San  Remo,
Urbino, Valenza e Viadana, la scuola normale e complementare di  Pisa
e la scuola complementare «Margherita di Savoia» di Torino; 
 
  Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n.  1274,  col  quale  viene
istituito in Milano un quarto R. liceo-ginnasio  mediante  l'erezione
in Istituto autonomo di un corso completo delle classi parallele  del
R. liceo-ginnasio «Beccaria»; 
 
  Visto il R. decreto 28  settembre  1911,  n.  1485,  col  quale  si
istituisce una sezione di commercio  e  ragioneria  nel  R.  Istituto
tecnico di Jesi; 
 
  Visto il R. decreto 28  settembre  1911,  n.  1465,  col  quale  si
istituisce una scuola tecnica governativa in Sala Consilina; 
 
  Visto il R. decreto 28 settembre 1911,  n.  1353,  il  quale  erige
nelle due RR. scuole  tecniche  autonome  «Vittorio  Emanuele  II»  e
«Michele Coppino» i corsi completi di classi aggiunte della R. scuola
tecnica «Salvator Rosa»  di  Napoli,  costituenti  l'uno  la  sezione
annessa al  convitto  nazionale  «Vittorio  Emanuele»  e  l'altro  la
«Sezione al Vomero»; 
 
  Visto il R. decreto 28 settembre 1911, n.  1312,  col  quale  viene
eretto in istituto autonomo, col  nome  di  «Colomba  Antonielli»  un
corso completo di classi parallele aggiunte alla  R.  scuola  tecnica
«Marianna Dionigi» in Roma; 
 
  Visto  il  R.  decreto  7  gennaio  1912,  n.  250,  col  quale  si
istituiscono  corsi  magistrali  biennali  nei  ginnasi  isolati   di
Barletta, Chivasso, Giarre,  Marsala,  Nicastro,  Oristano,  Rossano,
Sala Consilina e Termini Imerese; 
 
  Visti i RR. decreti 15 ottobre 1911, nn. 1502, 1498, 1499,  1500  e
1421, 12 novembre 1911, n. 1501, 3 dicembre 1911, nn. 1511 e 1503, 31
dicembre 1911, nn. 1513 e 1432, 31 marzo  1912,  n.338  e  11  aprile
1912, n. 343, con i quali vennero introdotte nei ruoli  organici  del
personale  delle  scuole  medie  le  modificazioni  dipendenti  dalle
predette regificazioni ed istituzioni di scuole medie; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1904, n. 657, che approva gli orari
ed i programmi per l'insegnamento del greco o della matematica, delle
letterature straniere o della storia  dell'arte  nei  ginnasi  e  nei
licei; 
 
  Vista la legge 21 luglio 1911, n. 860 riguardante la istituzione di
sezioni di ginnasi superiori e di licei moderni; 
 
  Riconosciuta la necessita' di apportare allo  stato  di  previsione
dell'entrata ed a quello della spesa  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  per  l'esercizio  finanziario  1911-912   le   variazioni
dipendenti dai provvedimenti di regificazione  e  di  istituzione  di
scuole medie di cui sopra, nella misura proporzionale al periodo  che
corre dal 1° ottobre 1911 al 30 giugno  1912  quali  risultano  dalla
tabella annessa al presente decreto e  vista,  d'ordine  Nostro,  dai
ministri proponenti; 
 
  Viste le leggi 30  giugno  1911,  nn.  606  e  602,  che  approvano
rispettivamente lo stato di previsione della entrata e  quello  della
spesa  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  per   l'esercizio
finanziario 1911-912; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio  finanziario
1911-912 allo stanziamento dei seguenti capitoli e' aggiunta la somma
per ciascuno di essi indicata: 
 
  Cap. n. 81. «Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese  di
mantenimento   dei   RR.   licei,   ginnasi    e    convitti»    lire
quarantamiladuecentonovanta e centesimi cinquanta (L. 40.290,50). 
 
   »   n. 82. «Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese  di
mantenimento    delle    scuole    tecniche     governative»     lire
centomiladuecentotrentuna e cent. trentotto (L. 100.231,38). 
 
   »   n. 83. «Concorso delle Provincie nelle spese  di  mantenimento
degli       Istituti       tenici       e        nautici»        lire
ventottomilasettecentocinquantaquattro e centesimi settantacinque (L.
28.754,75). 
 
   »     n.   85.   «Concorsi   per   le   scuole    normali»    lire
trentaduemilasettecentoventinove    e     centesimi     ottantacinque
(L.32.729,85).