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REGIO DECRETO 6 settembre 1912, n. 1080

Col quale vengono approvate le annesse norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei Comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193 (012U1080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 3-11-1912
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 801; 
 
  Visti i RR. decreti 18 aprile e 15 luglio 1909, n. 193, e  n.  542,
convalidati con la legge 21 luglio 1910, numero 579; 
 
  Viste le leggi 21 e 28 luglio 1911, nn. 840 e 842; 
 
  Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro
decreto 17 dicembre 1911; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno, di concerto coi ministri, segretari di  Stato,
pei lavori pubblici e per la grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro,  Cosenza  e  Reggio
Calabria e dei circondari di Messina e  di  Castroreale,  nonche'  in
quelli del circondario di Patti indicati dall'art. 14 della legge  13
luglio  1910,  n.  466,  sono  obbligatorie   per   le   riparazioni,
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le
norme tecniche ed igieniche allegate al  presente  decreto,  vistate,
d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.