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REGIO DECRETO 9 agosto 1912, n. 1021

Col quale viene modificato il R. decreto 6 maggio 1909, n. 305, concernente le disposizioni relative all'applicazione della soprattassa d'ancoraggio per le navi mercantili portanti merci in coperta. (012U1021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-10-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318, capo IV, sui provvedimenti a
favore della marina mercantile; 
 
  Viste le disposizioni contenute nel  capo  V  del  regolamento  per
l'esecuzione della  legge  suddetta,  approvato  con  R.  decreto  27
dicembre 1896, n. 484, e modificato con R. decreto 19  gennaio  1899,
n. 46; 
 
  Visti gli articoli 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590, e 20 del
regolamento  contenente  le  norme  per  la  stazzatura  delle  navi,
approvato con R. decreto 21 dicembre 1905, n. 631; 
 
  Visto  il  R.  decreto  in  data  6  maggio  1909,  n.   305,   per
l'applicazione della soprattassa di ancoraggio alle  navi  mercantili
portanti merci in coperta; 
 
  Sentiti i pareri del Consiglio superiore della marina mercantile  e
del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri della marina, del tesoro,  delle
finanze e d'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 5 del R. decreto  in  data  6  maggio  1909,  n.  305,  e'
aggiunto il seguente capoverso: 
 
  «I piroscafi abbonati alla tassa ordinaria che, durante il  periodo
di validita' di una soprattassa per merci in coperta,  approdino  nel
Regno con un carico in  coperta  occupante  uno  spazio  maggiore  di
quello per il quale fu imposta la soprattassa, saranno sottoposti  al
pagamento della nuova soprattassa per tutto il tonnellaggio di stazza
corrispondente allo spazio occupato,  deducendo,  nella  liquidazione
della soprattassa cosi' calcolata, l'importo di  quella  parte  della
soprattassa precedente che fosse tuttora valida». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 9 agosto 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                            Giolitti - Leonardi-Cattolica - Tedesco - 
                            Facta - Nitti.                            
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.