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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 1013

Col quale vengono approvate alcune modificazioni all'ordinamento della R. Accademia navale. (012U1013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-10-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
              per grazia di Dio e per volonta' Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 16 maggio 1878, n. 4376 (serie 2ª),  che  istituisce
la Regia accademia navale; 
 
  Visto l'ordinamento del predetto istituto, approvato con R. decreto
2 luglio 1911, n. 998; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore di marina; 
 
  Sulla proposta del nostro ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 11 e 13 dell'ordinamento della  R.  Accademia  navale,
approvato con R. decreto 2 luglio  1911,  n.  998,  sono  abrogati  e
sostituiti con i seguenti: 
 
  Art. 11. - Disposizioni amministrative. 
 
  Gli allievi del  corso  normale  sono  tenuti  nell'Accademia  come
convittori. 
 
  Le spese per il corredo e la sua manutenzione e  rinnovazione,  per
strumenti  scientifici,  per  oggetti  di  scrittoio,  per  posta   e
telegrafo, per viaggi e spedizioni di oggetti, non che  quelle  altre
derivanti da incuria personale, sono a carico degli allievi. 
 
  Nulla e' dovuto a titolo di retta  per  il  periodo  di  permanenza
all'Istituto compreso fra l'ammissione ed il  16  novembre  dell'anno
successivo. Per gli altri anni e' stabilita la retta di L. 800  annue
per tutto il tempo in cui l'allievo  rimane  ascritto  all'Accademia,
salvo le concessioni enumerate nell'articolo seguente. 
 
  Il  pagamento  della  retta  dev'essere  effettuato  per  trimestri
anticipati. 
 
  Art. 13. - Condizioni per la promozione di classe. 
 
  Esami. 
 
    1. Fino al passaggio alla 2ª classe gli allievi sono  considerati
in periodo di esperimento. Durante questo periodo saranno  restituiti
alle  famiglie  i  giovani  i  quali,  per  difetto   di   attitudine
professionale, per cattiva condotta  o  per  deficienza  fisica,  non
daranno affidamento di buona riuscita nella carriera. 
 
    2. Il passaggio da una classe alla successiva avviene  alla  fine
della campagna d'istruzione che segue il periodo di studio  a  terra,
ed e' subordinato alle seguenti condizioni: 
 
    a) avere negli esami ottenuta l'approvazione in tutte le materie; 
 
    b)  avere  conseguita  alla  fine  della  campagna  la  idoneita'
nell'attitudine professionale, ovvero  averla  conseguita  alla  fine
dell'anno scolastico se l'allievo per giustificati motivi  non  pote'
compiere la campagna di mare. 
 
    3. Agli allievi sono concessi esami di  riparazione  solo  quando
nella prima sessione di esami siano stati riprovati in  non  piu'  di
due materie. 
 
  Gli allievi che non avranno conseguita l'idoneita'  nell'attitudine
professionale alla fine della campagna, i riprovati in  piu'  di  due
materie nella prima sessione di esami ed i  riprovati  anche  in  una
sola  materia  negli  esami  di   riparazione,   ripeteranno   l'anno
scolastico. 
 
  In qualunque caso non sara' concessa che la ripetizione di una sola
classe.  L'allievo  che  per  la  seconda  volta  si  trovera'  nelle
condizioni di ripetere un anno sara' restituito alla famiglia.