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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 1009

Col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 viene autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 30.000 a favore dei Ministeri del tesoro e degli esteri. (012U1009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-10-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in
L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del ministero  del
tesoro per l'esercizio finanziario  1912-913,  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 138.860,00, rimane disponibile la
somma di L. 861,140,00; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste scritto al capitolo n.
137 dello stato di previsione della spesa del  ministero  del  tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1912-913,  e'   autorizzata   una   3ª
prelevazione nella somma di lire trentamila (L. 30.000)  da  portarsi
in aumento allo stanziamento dei capitoli degli stati  di  previsione
infraindicati per l'esercizio finanziario predetto: 
 
  Ministero del tesoro, capitolo n. 181, V: «Spese pel  funzionamento
della Commissione consultiva istituita col R. decreto del 18  gennaio
1912,  n.  56»,  allo  scopo  di  disciplinare  il   servizio   degli
approvigionamenti dell'Amministrazione dello Stato. . . . . L. 10.000 
 
  Ministero affari esteri capitolo 36: «Missioni politiche 
  e commerciali » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.000 
                                                           --------- 
                                                           L. 30.000 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 2 settembre 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  Giolitti - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.