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REGIO DECRETO 2 settembre 1912, n. 998

Concernente il reclutamento e l'avanzamento del personale di bassa forza delle capitanerie di porto. (012U0998)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-10-1912
al: 31-8-1920
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 49 e seguenti del regolamento  per  l'esecuzione
del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R.
decreto 20 novembre 1879, n. 5166; 
 
  Visto il R. decreto  17  novembre  1904,  n.  650,  che  regola  il
reclutamento del personale di bassa forza delle capitanerie di porto; 
 
  Visto i RR. decreti 2 aprile 1905, n. 156, e 15  gennaio  1911,  n.
87,  che  modifica  gli  articoli  53,  54,  55  e  56  del  suddetto
regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina
mercantile; 
 
  Vista la tabella C annessa alla legge 2 luglio 1908, n. 318; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina,  di  concerto  con
quello di grazia e giustizia e culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I marinai di porto di 2ª classe sono reclutati  fra  gli  individui
della gente di  mare  del  Regno,  i  quali  rispondano  ai  seguenti
requisiti: 
 
    a) abbiano compiuto il 18° e non abbiano oltrepassato il 26° anno
di eta'; 
 
    b) siano celibi o vedovi senza prole; 
 
    c) abbiano compiuto, sia su navi mercantili sia su  RR.  navi  un
periodo di navigazione non inferiore a un anno, purche' durante  tale
periodo di navigazione abbiano prestato costantemente servizio  sulle
navi mercantili in coperta  o  in  macchina,  e  sulle  RR.  navi  in
qualita' di militari del corpo R. equipaggi delle categorie  marinai,
timonieri, cannonieri, torpedinieri o fuochisti; 
 
    d) abbiano sempre tenuto buona condotta; 
 
    e) non siano stati condannati a pene  superiori  a  5  giorni  di
arresto o a L. 50 di pena pecuniaria; 
 
    f) abbiano una costituzione fisica sana e robusta; 
 
    g) sappiano leggere correntemente e compilare un  breve  rapporto
scritto su argomento d'indole marinaresca. 
 
  Con decreto del ministro della marina saranno  stabilite  le  norme
per l'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo. 
 
  Il numero dei posti da mettersi a concorso e il termine  utile  per
la  presentazione  delle  domande  e  dei  relativi  documenti   sono
determinati ciascuna volta con un decreto Ministeriale.