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REGIO DECRETO 22 febbraio 1912, n. 973

Che modifica una frase dell'art. 46 del regolamento per d'applicazione dei titoli II e III della legge 13 luglio 1910, n. 466. (012U0973)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-10-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 67 della legge 13 luglio  1910,  n.  466,  concernente
provvedimenti a favore  dei  Comuni  colpiti  dal  terremoto  del  28
dicembre 1908; 
 
  Visto l'art. 46 del regolamento approvato  col  Nostro  decreto  21
luglio 1911, n. 1013, per l'applicazione dei titoli II  e  III  della
legge predetta; 
 
  Ritenuto che l'art. 67 citato stabilisce una riduzione nella  tassa
di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso  nei
casi ivi indicati; 
 
  Ritenuto che per l'applicazione di tale disposizione l'art. 46  del
regolamento suindicato  prescrive  le  modalita'  da  osservarsi  dai
privati,  per  godere  dell'accennata  agevolezza  fiscale,  ma   per
semplice errore materiale parla di esenzione anziche'  di  riduzione,
come e' affermato nel testo legislativo; 
 
  Considerato che sebbene tale inesatta dizione non  possa  in  nulla
alterare il disposto della legge, pure e' opportuno  correggerla  per
evitare   ogni   possibile,   per   quanto    improbabile,    erronea
interpretazione della legge stessa; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno e dei ministri segretari di Stato  del  tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e  dell'agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Alla frase «esenzione della tassa di registro» contenuta  nell'art.
46 del regolamento approvato con il  Nostro  decreto  del  21  luglio
1911, n. 1013, e' sostituita quella  di  «riduzione  della  tassa  di
registro». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Sacchi - Tedesco 
                                            - Facta - Nitti.          
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.