stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 maggio 1912, n. 880

Relativo al personale operaio degli stabilimenti militari di pena. (012U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-9-1912
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione
e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari; 
 
  Visto l'art. 741 del relativo regolamento approvato con R.  decreto
6 agosto 1911, n. 1413; 
 
  Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero
della guerra approvato con R.  decreto  10  dicembre  1908,  n.  820,
modificato col successivo R. decreto 22 giugno 1911, n. 796; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  personale  civile  per  il  servizio   dei   laboratori   degli
stabilimenti militari di pena e' stabilito dalla seguente tabella: 
 
       N. 1 proto tipografo; 
       »  1 capo meccanico; 
       »  1 capo legatore; 
       »  1 capo sarto; 
       »  1 capo calzolaio; 
       »  1 capo lattaio e stagnaio; 
       »  1 capo falegname; 
       »  6 tipografi compositori; 
       »  6 capi macchina; 
       »  1 meccanico; 
       »  1 legatore; 
       »  1 inserviente.