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LEGGE 14 luglio 1912, n. 854

Che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale. (012U0854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-8-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Allo  scopo  di  provvedere  al  riordinamento   della   istruzione
professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle
scuole esistenti  ed  all'istituzione  di  quelle  per  le  quali  il
Governo,  d'accordo  con   le   Amministrazioni   locali,   ha   gia'
riconosciuto la necessita' della fondazione,  sono  aumentati  di  L.
575.000, a partire dall'esercizio 19l2-1913, i  fondi  stanziati  per
tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria  e
commercio.