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REGIO DECRETO 25 luglio 1912, n. 848

Che determina i contrassegni relativi alla seconda emissione di buoni del tesoro quinquennali autorizzati con R. decreto 14 luglio 1912, n. 765 (012U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-8-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 21 marzo 1912, n. 191,  con  la  quale  sono  stati
creati i buoni del tesoro quinquennali; 
 
  Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1912, n. 292, con  cui  e'  stata
autorizzata una prima emissione di detti buoni per l'ammontare di  L.
250.000.000 con decorrenza degli interessi dal  1°  aprile  1912,  in
conto dei 300 consentiti dalla legge suindicata per  provvedere  alle
spese ferroviarie; 
 
  Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1912, n. 452, col  quale  furono
fissati i contrassegni relativi ai buoni sopraindicati; 
 
  Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1912, n. 765, che autorizza  una
ulteriore  emissione  di  buoni  del   tesoro   quinquennali,   sotto
l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 del decreto 5
aprile 1912, n. 292, nonche' di quello del decreto 14 aprile 1912, n.
444, per lo ammontare di cinquanta milioni di lire a complemento  dei
300 milioni consentiti dalle vigenti leggi per provvedere alle  spese
ferroviarie; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  I cinquanta milioni di buoni  del  tesoro  autorizzati  col  Nostro
decreto 14 luglio 1912, n. 765, portano i contrassegni stabiliti  col
decreto 16 maggio 1912, n. 452, sopracitato, colle varianti  appresso
indicate; giusta i modelli visti, d'ordine Nostro, dal  ministro  del
tesoro e uniti al presente decreto: 
 
      a) nell'ornato la targhetta a  destra  porta  la  leggenda  «R.
decreto 14 luglio 1912, n. 765»; 
 
      b) nel testo il numero progressivo e'  preceduto  sulla  stessa
linea dalla leggenda «II emissione». Nelle cedole questa e'  stampata
verticalmente nel lato sinistro; 
 
      c) i buoni con capitale ed interesse pagabili  solo  nel  Regno
portano la leggenda «pagabile nel Regno» stampigliata sul  recto  del
titolo e delle cedole semestrali  in  senso  diagonale  dall'alto  al
basso. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 25 luglio 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.