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REGIO DECRETO 10 luglio 1912, n. 797

Col quale vengono stabilite le norme circa l'esperimento dinanzi al pretore per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche (012U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-7-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 24 della legge elettorale politica (testo  unico)  30
giugno 1912, n, 666; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri,  segretari  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,  per  gli
affari di  grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  e  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esperimenti per l'inscrizione nelle liste elettorali, istituiti
con l'art. 21 della legge elettorale politica (testo unico 30  giugno
1912, n. 666), si tengono esclusivamente nel capoluogo del mandamento
e, solo quando il pretore stesso lo giudichi opportuno per il  numero
dei richiedenti ivi residenti, nel Comune sede di sezione di pretura. 
 
  In niun caso gli esperimenti possono essere tenuti dai vice pretori
onorari. 
 
  Qualora manchi  o  sia  impedito  il  pretore  del  mandamento,  il
presidente del tribunale incarica delle funzioni o un altro pretore o
un altro magistrato da lui dipendente.