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REGIO DECRETO 31 maggio 1912, n. 781

Col quale vengono modificati alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325. (012U0781)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-10-1912
al: 26-3-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24  maggio  1903,  n.  205,  sull'ordinamento  della
Colonia eritrea; 
 
  Visto  il  R.  decreto  2  luglio  1908,  n.   325,   che   approva
l'ordinamento giudiziario per la Colonia eritrea; 
 
  Visto  il  R.  decreto  23  marzo  1911,  n.  344,  che   specifica
l'indennita'  spettante  all'avvocato  del  Governo   della   Colonia
eritrea; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  apportare  alcune   modificazioni
all'ordinamento  giudiziario  predetto,  allo  scopo  di  rendere  il
funzionamento della giustizia piu' adatto  alle  presenti  condizioni
della Colonia eritrea; 
 
  Udito il governatore della Colonia eritrea; 
 
  Udito il Consiglio coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 32, 33, 34, 52, 54, 55, 59, 61,  1°  comma,  63  e  65
dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato col R. decreto 2
luglio 1908, n. 325, sono modificati nel modo seguente: 
 
  Art. 32. - Il giudice della Colonia risiede in Asmara e decide come
giudice unico di tutte le cause civili e commerciali, escluse  quelle
devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino il valore
di L. 5000; di tutti i delitti per i quali la  legge  stabilisce  una
pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a
tre anni, ovvero la multa non superiore nel  massimo  alle  L.  3000,
solo o congiunta alla detta pena, e delle  contravvenzioni  prevedute
nel  Codice  penale  e  nelle  leggi  speciali,  eccetto  che  queste
stabiliscano altra competenza. 
 
  Al  giudice  della  Colonia  e'  devoluta  ogni   attribuzione   di
giurisdizione volontaria cosi' di  competenza  del  pretore  come  di
competenza del tribunale, nei casi e nei modi contemplati dal  Codice
di procedura civile. Gli sono pure devoluti tutti i provvedimenti che
i Codici civili, di procedura e di  commercio  e  le  leggi  speciali
attribuiscono alla cognizione del tribunale in Camera di Consiglio. 
 
  Contro i provvedimenti di esso si puo' reclamare  mediante  ricorso
al primo presidente della Corte di appello di Roma. 
 
  Il  giudice  della  Colonia  esercita  inoltre   tutte   le   altre
attribuzioni che gli vengano deferite  dalla  legge  e  dal  presente
ordinamento. 
 
  Art. 33. - Le sentenze pronunziate dal giudice della  Colonia  sono
inappellabili per le cause che non superano il valore di lire 1500. 
 
  Art. 34. - Il tribunale della Colonia e' composto dal giudice della
Colonia, che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima
istanza tutte le cause in materia  civile  e  commerciale  di  valore
eccedente le 5000 lire, o di valore indeterminabile, e  di  tutte  le
cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico
o della Corte di assise. 
 
  Art. 52. - Il procuratore del Re e' capo dell'Ufficio del  pubblico
ministero della Colonia e risiede in Asmara. Egli  esercita  pure  le
funzioni di giudice istruttore  e  puo'  delegare  gli  assessori,  i
commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da  compiersi  fuori
della detta sede. E' capo di polizia giudiziaria e  ha  la  vigilanza
delle carceri. 
 
  Art. 54. - Il procuratore del Re assiste  a  tutte  le  udienze  di
Corte d'assise e del tribunale della Colonia in sede penale;  il  suo
intervento e' facoltativo nelle udienze penali del giudice unico. 
 
  Art. 55. - In mancanza od impedimento del procuratore del Re  regge
l'Ufficio  di  pubblico  ministero  e  ne  esercita  le  funzioni  il
funzionante da giudice istruttore  presso  il  tribunale  militare  a
termini dell'art. 82. 
 
  Art. 59. - Il giudice della Colonia ed il procuratore del  Re  sono
nominati dal Governo del Re con decreto Reale, udito il  Governatore,
fra i magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di giudice
o sostituto procuratore del Re. 
 
  Art. 61 (primo comma).  -  I  funzionari  giudiziari  destinati  in
Colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico del Regno. 
 
  Art. 63. - Le licenze ordinarie e  straordinarie  sono  regolate  a
senso del R. decreto 19 settembre 1909, n. 839, sull'ordinamento  del
personale della Colonia. 
 
  A tale effetto il giudice ed il procuratore del Re  si  considerano
assimilati ai funzionari di 1ª categoria, il cancelliere a quelli  di
2ª categoria. 
 
  Art. 65. - Il giudice  della  Colonia,  il  procuratore  del  Re  e
l'avvocato del Governo della Colonia prestano giuramento  innanzi  al
Governatore.