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REGIO DECRETO 23 giugno 1912, n. 727

Col quale vengono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913. (012U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-7-1912
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191 concernente  la  emissione  di
buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei  titoli  redimibili
3,50 e 3 per cento netto  per  provvedere  alle  spese  straordinarie
occorrenti per le ferrovie  esercitate  dallo  Stato,  per  le  nuove
costruzioni di strade ferrate e per  i  riscatti  di  ferrovie  e  di
debiti redimibili onerosi; 
 
  Visto l'art. 4 di detta legge il quale da' facolta'  di  provvedere
con Reale decreto  alle  variazioni  da  introdursi  nello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio
finanziario 1912-913 in dipendenza delle disposizioni in  essa  legge
contenute; 
 
  Considerato che per effetto della emissione dei  titoli  suindicati
dallo stanziamento del capitolo  n.  18  dello  stato  di  previsione
predetto  sono  da  eliminarsi  L.   6.562.500   per   interessi   su
obbligazioni 3% netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, che
si previde di emettere e non saranno emesse; 
 
  Vista la legge 13 giugno 1912 n.  569,  che  approva  lo  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio
finaziario 1912-913; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per
l'esercizio  finanziario  1912-913  sono   introdotte   le   seguenti
variazioni: 
 
  Lo stanziamento del capitolo n. 18 «Obbligazioni  3%  netto  create
con la legge 15 maggio 1910, n. 228, interessi (Spesa  obbligatoria)»
e'   diminuito   di   lire   seimilioni    cinquecentosessantaduemila
cinquecento (lire 6.562.500). 
 
  E' istituito il capitolo n. 21-bis «Interessi dei buoni del  tesoro
quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n.  191  e  spese  di
allestimento,   di   negoziazione   ed   altre   accessorie    (Spese
obbligatorie)»  con  lo  stanziamento  di  lire  dodici  milioni  (L.
12.000.000); 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.