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REGIO DECRETO 6 giugno 1912, n. 724

Col quale viene concessa un'indennità chilometrica agli ufficiali del genio civile per trasferte circa i lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (012U0724)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1912 al: 31-12-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;
Viste le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910, 6 luglio 1911, n. 722, ed il Nostro decreto 21 dicembre 1911, n. 1395;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli ufficiali del genio civile che per esigenze di servizio relative ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, devono effettuare gite nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti, saranno corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1912, le seguenti indennità chilometriche, in sostituzione di quelle stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile 3 settembre 1906, n. 522:

Ispettori superiori L. 0,15 per ogni chilometro.

Ingegneri capi ed ingegneri L. 0,12 per ogni chilometro.

Aiutanti principali ed aiutanti L. 0,10 per ogni chilometro.