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REGIO DECRETO 16 maggio 1912, n. 715

Concernente i compensi da corrispondersi ai componenti governativi delle Giunte tecniche catastali. (012U0715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-7-1912
al: 8-6-1917
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 28 marzo  1897,  n.  124,  con  cui  furono
stabiliti i compensi ai componenti governativi delle Giunte tecniche,
istituite  a  norma  della  legge  1°  marzo  1886,  n.   3682,   sul
riordinamento della imposta fondiaria; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con
R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65; 
 
  Ritenuta la convenienza di modificare la misura dei detti compensi; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al presidente della Giunta tecnica catastale, che, per adempiere al
suo mandato, debba allontanarsi dal capoluogo della  provincia,  sede
della Giunta, sara' corrisposta l'indennita' di lire cinque por  ogni
vacazione di ore due, oltre al rimborso delle spese di viaggio  nella
misura dell'importo di un biglietto di 1ª classe  in  ferrovia  e  di
centesimi 25 al chilometro per i viaggi fatti  sulle  vie  ordinarie.
Non potranno essere  esposte  piu'  di  quattro  vacazioni  per  ogni
giorno.